sabato, Novembre 8, 2025
No menu items!
spot_img
HomeAttualitàInterrogazione Costituente Castelbuono su convenzione stipulata con cooperativa sociale

Interrogazione Costituente Castelbuono su convenzione stipulata con cooperativa sociale

I sottoscritti Consiglieri comunali Cangelosi Annunziata, Aquilino Lorenzo, Ippolito Maria e
Prisinzano Domenico del Gruppo di Minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,
nell’esercizio delle loro funzioni espongono quanto segue riguardo alla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale di Castelbuono con la Cooperativa sociale Gi.Co. avente per oggetto la fornitura di manodopera per l’espletamento di lavori riguardanti
progetti comunali di varia natura.
PREMESSO CHE:

  1. questo tipo di convenzione, del tutto simile a quello stipulato con l’Associazione AMALTEA,
    è stato contestato precedentemente da questo Gruppo consiliare ed è stato oggetto di esposto ai vari organi di vigilanza;
  2. dalla convenzione risulta che le parti intendono “realizzare attività di interesse generale
    dando l’opportunità a cittadini in condizione di fragilità socio-economica di poter avviare un
    percorso di inclusione sociale”;
  3. i destinatari, cioè i cittadini in condizione di fragilità socio-economica sono descritti all’art. 3
    della convenzione e sono “Soggetti fragili, portatori di uno svantaggio fisico, psichico,
    sociale, economico e familiare, residenti nel comune di Castelbuono, o ospiti presso le
    strutture di accoglienza sociali e sanitarie che insistono sul territorio comunale, che
    intendano avviare un percorso di reinserimento sociale attraverso l’attività lavorativa”; tale
    definizione non è in linea con quanto prescritto all’art. 4 della legge 381/1991 “Disciplina
    delle Cooperative Sociali” secondo cui le persone svantaggiate oggetto dell’azione delle
    Cooperative sociali sono “invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
    psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
    alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o
    internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure
    alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno…”, che devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa e costituire almeno il 30 % dei soci
    lavoratori;
  4. all’Art.4 della Convenzione, Finanziamento dei progetti, viene stabilito che “Il Comune di
    Castelbuono si farà carico degli oneri relativi agli emolumenti che verranno erogati in
    favore dei beneficiari, impiegati di volta in volta all’interno di specifici progetti…” e che “il
    Comune provvederà al costo del materiale di consumo, unitamente alla disponibilità delle
    attrezzature tecniche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun
    progetto”; ciò significa che il Comune che si avvale della cooperativa solo per assumere
    personale, che paga di volta in volta, mentre acquista i generi alimentari e fornisce le
    attrezzature, compresi gli automezzi comunali che vengono guidati dal personale assunto dalla cooperativa. L’Art. 1 comma b della legge 381/1991 definisce cosa possono fare le
    cooperative sociali e precisamente: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per le
    cooperative sociali di tipo A; lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali,
    commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per
    le cooperative sociali di tipo B. Pertanto sembra che, attraverso la Convenzione con la
    Cooperativa sociale Gi.Co., il Comune non stia chiedendo alla stessa un servizio, ma
    semplicemente una fornitura di manodopera camuffata sotto forma di progetto;
  5. sempre all’Art. 4 della convenzione si legge che: “La Cooperativa Sociale Gi. Co. si farà
    carico della ricerca e selezione del personale da avviare ai progetti di inclusione sociolavorativa, sulla base di criteri che privilegino soggetti in situazione di svantaggio sociale, valutabili dall’Assistente sociale coordinatore delle attività”; non risulta chiaro dalla
    Convenzione a chi fa capo l’assistente sociale coordinatore delle attività, mentre nell’avviso
    di selezione per operatori del servizio mensa comunale dell’agosto scorso si legge che
    l’Assistente Sociale è della Cooperativa; : “il riconoscimento di una condizione di svantaggio, che sarà valutata in collaborazione con l’Assistente Sociale della Cooperativa”; la valutazione sarà quindi svolta da personale dipendente della cooperativa in collaborazione con altri non meglio definiti;
  6. nell’avviso del 14 agosto sono indicati i criteri per candidarsi:
    § Avere almeno 18 anni;
    § Essere fisicamente idonei all’impiego;
    § Conoscere il territorio;
    § Possedere l’attestato HACCP;
    Non si capisce a cosa possa servire la conoscenza del territorio mentre da nessuna parte si
    leggono criteri legati alla qualificazione professionale, come dire che per preparare il cibo per i nostri bambini può andare anche uno che fino a ieri ha fatto la guida sentieristica o il
    cacciatore perché questi di sicuro conoscono il territorio;
  7. sempre nello stesso avviso si legge che: “Costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, il riconoscimento di una condizione di svantaggio”.
    La legge definisce che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali esclusivamente per creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e, il
    successivo comma 4 obbliga l’esecuzione del contratto “con l’impiego delle persone
    svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con l’adozione di specifici programmi di
    recupero e inserimento lavorativo”. Se lo svantaggio costituisce titolo preferenziale ma non
    vincolante vuol dire che si può assumere chi si vuole, al di fuori del perimetro normativo della legge di “Disciplina delle Cooperative Sociali”;8. così come per gli enti del terzo settore è previsto “Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari” nell’affidare l’appalto è necessario verificare i requisiti previsti dal nuovo codice degli appalti:
    § l’idoneità professionale;
    § la capacità economica e finanziaria;
    § le capacità tecniche e professionali.
    Ma dal registro delle imprese risulta che l’attività prevalente svolta dalla cooperativa Gi.Co.
    è: “Prestazione a supporto del servizio di raccolta e salvaguardia ambientale avvalendosi di
    soggetti svantaggiati, spazzamento delle strade con l’ausilio degli asinelli”, un’attività né
    coincidente né pertinente con l’oggetto dell’appalto;
  8. negli avvisi di lavoro è obbligatorio indicare se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o tempo parziale, la durata del rapporto di lavoro e il contratto di lavoro applicato tenendo in
    considerazione che il Consiglio comunale ha deliberato il salario minimo che non può essere
    inferiore ai 9 euro l’ora; inoltre poiché, a quanto pare, il personale individuato andrà a
    supportare il personale comunale nel servizio di refezione scolastica, bisogna garantire che
    questi lavoratori abbiano una retribuzione equiparata a quella dei dipendenti comunali.
    CHIEDONO:
  9. perché si è scelto ancora una volta di ricorrere ad una somministrazione di lavoro da parte di enti che non hanno l’idoneità;
  10. perché nella convenzione si indicano soggetti non corrispondenti alla definizione di cui alla
    legge 381/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
  11. chi è l’assistente sociale della Cooperativa sociale Gi.Co. e quando è stato assunto;
  12. come mai i criteri di selezione non tengono conto della qualificazione professionale necessaria allo svolgimento delle attività;
  13. se la Cooperativa sociale è dotata del codice ATECO pertinente all’attuazione del servizio
    richiesto;
  14. quale sarà la retribuzione di questi lavoratori, quale tipo di CCNL verrà ad essi applicato,
    quale sarà la durata del rapporto di lavoro e se esso sarà a tempo pieno o parziale.
    Richiedendo risposta scritta, si porgono distinti saluti
    Castelbuono, 4 settembre 2025
    I Consiglieri
    Annunziata Cangelosi
    Lorenzo Aquilino
    Maria Ippolito
    Domenico Prisinzano
RELATED ARTICLES
Advertismentspot_img
- Advertisment -spot_img

ULTIME NOTIZIE

Advertismentspot_img
Advertisment