Le perizie per determinare gli indennizzi dei concessionari balneari uscenti rischiano di essere dichiarate nulle: l’attuale normativa non prevede infatti che per redigerle venga coinvolto anche un professionista tecnico abilitato, o che sia previsto l’obbligo di avvalimento e asseverazione tecnica. È quanto evidenzia Confimitalia in una lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; e ai Presidenti delle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera, gli on. Mauro Rotelli e Luigi Gusmeroli, e delle Commissioni Ambiente e Industria del Senato, i sen. Claudio Fazzone e Luca De Carlo.
“L’attuale impianto attuativo per il riordino delle concessioni demaniali – si spiega nella missiva, – prevede la redazione di perizie giurate per la determinazione dell’indennizzo. La prassi e le prime indicazioni procedurali generano una distorsione nell’attribuzione delle competenze” dal momento che “prevedono il sorteggio delle cinquine per l’affidamento degli incarichi peritali primariamente tramite il CNDCEC”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Secondo Confimitalia, “La determinazione del valore di un compendio balneare non è una mera due diligence contabile. Sebbene la figura dell’esperto contabile sia imprescindibile per la rendicontazione dei cespiti, la riconciliazione dei pagamenti e l’analisi degli aiuti di Stato, l’audit documentale e la stima del bene richiedono obbligatoriamente competenze che esulano dalle prerogative di legge dei Dottori Commercialisti”.
Per effettuare la perizia, infatti, occorre valutare “due macro-aree di esclusiva competenza tecnico-ingegneristica”, ovvero “la regolarità edilizia e urbanistica” e “lo stato di fatto e la consistenza reale”. Secondo la Confederazione Imprese Italiane, “Affidare a un professionista non tecnico la certificazione della legittimità urbanistica di manufatti demaniali comporta il superamento dei limiti di competenza professionale, esponendo l’intero impianto peritale a profili di nullità, con conseguente ed inevitabile moltiplicazione del contenzioso tra ente concedente, concessionario uscente e concessionario subentrante”.
La Confederazione chiede pertanto che l’impianto attuativo venga emendato “in sede di adozione dei decreti attuativi, circolari esplicative o eventuali correttivi legislativi”. Alla redazione della perizia deve infatti collaborare “un professionista tecnico abilitato (Agronomo, Geometra, Perito agrario, Ingegnere o Architetto) nominato dai rispettivi Ordini o Collegi”. In alternativa, è necessario prevedere che il commercialista incaricato sia tenuto ad “avvalersi, a pena di inammissibilità della perizia, di un professionista dell’area tecnica per la redazione di un’apposita asseverazione allegata”.








