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Il giornalista Giuseppe Spallino assolto con formula piena: «perché il fatto non sussiste». Revocate le statuizioni civili

La Prima Sezione della Corte d’appello di Messina ribalta la condanna per diffamazione. Accolta la richiesta di assoluzione avanzata dall’avv. Gioacchino Genchi.Il giornalista del Giornale di Sicilia Giuseppe Spallino è stato assolto «perché il fatto non sussiste». Nella tarda serata di ieri, 12 ottobre 2026, dopo una lunga camera di consiglio, la Prima Sezione della Corte d’appello di Messina ha pronunciato l’assoluzione del giornalista dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa e ha revocato le statuizioni civili. Il dispositivo ribalta la sentenza con cui il giudice onorario Rosa Aliberto del Tribunale di Messina, il 23 ottobre 2024, lo aveva condannato a 2.000 euro di multa, con pena sospesa, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e alla rifusione delle spese della parte civile. È l’esito richiesto dall’avv. Gioacchino Genchi, che ha difeso Spallino nei due gradi di giudizio.


Spallino, corrispondente del Giornale di Sicilia, era stato processato a seguito della querela di Gioacchino Martorana per un articolo pubblicato il 10 luglio 2020, nella cronaca di Palermo, con il titolo «Mafia e estorsioni a Trabia, entrano in scena tre pentiti». Il servizio raccontava un nuovo passaggio del processo nato dall’inchiesta Black Cat: l’ammissione di nuove testimonianze nel giudizio d’appello promosso dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo contro alcune assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Termini Imerese.
Al centro della contestazione vi era l’asserita mancata precisazione che Martorana fosse stato assolto in primo grado. Il punto di partenza della difesa è stato il documento stesso: nelle battute iniziali dell’articolo si leggeva che le dichiarazioni dei collaboratori avrebbero probabilmente riguardato «i quattro imputati assolti dal Tribunale di Termini Imerese presieduto da Vittorio Alcamo». Fra quei quattro, il testo indicava nominativamente Martorana. L’informazione ritenuta omessa era dunque presente nella pubblicazione contestata.
Su questo dato l’avv. Gioacchino Genchi ha costruito una difesa sviluppata attraverso il confronto puntuale fra parole pubblicate, atti processuali e risultanze dibattimentali. L’appello del 3 gennaio 2025 ha chiesto la riforma della condanna e l’assoluzione perché il fatto non sussiste, denunciando il contrasto fra l’addebito e il contenuto dell’articolo, insieme all’inadeguata valutazione delle produzioni documentali. La memoria del 7 ottobre 2026 ha ripreso e approfondito questi argomenti in vista dell’udienza, aggiornandone il quadro giurisprudenziale.
Il lavoro difensivo non si è fermato alla frase sull’assoluzione. Genchi ha ricostruito la sequenza degli eventi: la decisione favorevole a Martorana del 24 maggio 2019, l’impugnazione della DDA depositata il 18 dicembre 2019, la rinnovazione istruttoria ammessa il 9 luglio 2020 e l’articolo pubblicato il giorno seguente. Una cronologia decisiva per la tesi difensiva: il servizio riferiva un aggiornamento processuale reale, mentre le accuse erano ancora sottoposte al giudice d’appello.

La prosecuzione del processo non cancellava l’assoluzione già pronunciata e non dimostrava la colpevolezza; richiedeva di raccontare correttamente entrambi i dati.Nel dibattimento, il difensore ha sottoposto a controesame Martorana e ha esaminato Spallino sulle fonti e sulle scelte espressive del servizio. All’udienza del 19 giugno 2024 ha prodotto i precedenti articoli del giornalista, l’appello del pubblico ministero nel processo Black Cat e la successiva sentenza della Corte d’appello di Palermo. Le produzioni hanno consentito di confrontare la cronaca con i documenti giudiziari e di ricostruire la complessiva attività informativa di Spallino.Due pubblicazioni hanno assunto particolare rilievo. Il 28 aprile 2018 Spallino aveva dato ampio spazio alla versione difensiva di Martorana resa in aula; il 25 maggio 2019, all’indomani della sentenza, aveva riferito espressamente la sua assoluzione dall’associazione mafiosa «perché il fatto non sussiste» e dalla ricettazione «per non avere commesso il fatto». Per la difesa, questi articoli documentavano un’attività di cronaca attenta anche alle ragioni e agli esiti favorevoli alla persona coinvolta, e costituivano elementi da valutare insieme al testo del 2020.Un ulteriore snodo ha riguardato la distinzione fra raccontare un’accusa e farla propria. La difesa ha confrontato il passaggio dedicato a Martorana con il capo d’imputazione riprodotto nell’appello della DDA, valorizzando le espressioni attributive e dubitative utilizzate dal giornalista. Spallino ha spiegato di avere lavorato su stralci dell’impugnazione, la cui autenticità era stata poi riscontrata attraverso il documento integrale. La memoria ha affrontato anche il riferimento alle future dichiarazioni dei collaboratori, distinguendo quanto risultava dagli atti dalla previsione formulata nell’articolo: un esame del significato complessivo del servizio, senza trasformare ipotesi o accuse in responsabilità accertate.


La memoria del 7 ottobre ha inoltre messo a confronto i temi dell’appello con le Sezioni Unite civili n. 13200/2025 e con le successive pronunce penali nn. 19102/2025 e 24843/2026. Il richiamo è stato sviluppato sul terreno della verifica delle fonti, della corretta rappresentazione della posizione processuale e della lettura dell’intera narrazione. La richiesta principale è rimasta ancorata all’insussistenza del fatto contestato; in via subordinata, Genchi ha prospettato il riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca e la valutazione dell’elemento soggettivo.L’assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» e la revoca delle statuizioni civili costituiscono il risultato del giudizio celebrato ieri: viene meno la condanna penale pronunciata in primo grado, insieme alle disposizioni sul risarcimento e sulle spese in favore della parte civile. Le motivazioni della sentenza saranno rese note con il deposito.Dalla condanna all’assoluzione con formula piena: per Giuseppe Spallino il giudizio d’appello si conclude con il ribaltamento della decisione che aveva colpito il suo lavoro di cronista. L’avv. Gioacchino Genchi ha perseguito questo risultato riportando al centro del processo le parole effettivamente pubblicate, il contenuto delle fonti giudiziarie e la cronologia degli eventi. Una difesa documentale e argomentativa che ha sostenuto, dall’appello alla memoria conclusiva, la richiesta accolta: «perché il fatto non sussiste».

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